SEDE
Paideia soc. coop. soc. ETS
via Trento 32 Palazzolo sull’Oglio (BS)
Tel: +39 030 73 80 46
P.I. 03617340165
Titolo I. Accesso a scuola.
Articolo 1: Le allieve e gli allievi sono tenuti a presentarsi puntualmente a scuola. L’ingresso delle allieve e degli allievi è previsto dieci minuti prima dell’inizio delle lezioni. All’inizio delle lezioni, le allieve e gli allievi si devono trovare nella propria aula.
Articolo 2: Le allieve e gli allievi sono sottoposti alla vigilanza dei formatori, coadiuvati anche dai collaboratori scolastici, durante la loro permanenza nel Centro di Formazione e, in genere, durante tutta l’attività didattica.
Articolo 3: I collaboratori scolastici hanno, in particolare, il compito di vigilare gli ingressi all’edificio scolastico e le uscite delle allieve e degli allievi dallo stesso, nonché sui loro spostamenti al di fuori delle aule didattiche o dai laboratori.
Articolo 4: Le allieve e gli allievi in ritardo devono presentarsi in segreteria e saranno ammessi alla lezione solo su autorizzazione della Direzione.
Articolo 5: Le allieve e gli allievi in ritardo di oltre 30 minuti saranno ammessi in aula nell’ora successiva. Nel frattempo gli allievi e allieve dovranno attendere negli spazi interni o in cortile.
Articolo 6: Le allieve e gli allievi che non abbiano totalizzato il numero di ore di lezione minimo previsto dalla normativa vigente, non saranno ammessi alla valutazione finale e di conseguenza all’anno successivo o all’esame di qualifica o di diploma professionale.
Articolo 7: Tutte le assenze vanno giustificate tempestivamente sul Registro Elettronico e, al rientro a scuola, utilizzando l’apposito libretto scolastico.
Articolo 8: In caso di insorgenza improvvisa di un malessere, la scuola chiederà l’intervento dei genitori o di un loro delegato; in caso di urgenza non differibile, si rivolgerà alle strutture sanitarie pubbliche.
Articolo 9: Le allieve e gli allievi al compimento della maggiore età possono firmare le richieste di uscita anticipata e giustificare i ritardi e le assenze, ma ne viene comunque data notizia ai genitori.
Titolo II. Comportamento.
Articolo 1: Le allieve e gli allievi dovranno mantenere un comportamento educato e corretto nei confronti dei formatori, delle compagne, dei compagni e di quanti altri vengano in contatto con loro in relazione alle attività formative.
Articolo 2: Alle allieve e agli allievi è fatto divieto di mangiare, bere e masticare gomma americana durante le lezioni. È proibito allontanarsi dall’aula durante le lezioni per ragioni non strettamente necessarie, senza autorizzazione.
Articolo 3: Alle allieve e agli allievi è consentito l’utilizzo di eventuali distributori automatici esclusivamente prima dell’inizio delle lezioni e durante la pausa didattica.
Articolo 4: Le allieve e gli allievi devono lasciare le aule, i laboratori e le attrezzature scolastiche, puliti e in ordine alla fine delle lezioni o delle attività laboratoriali
Articolo 5: Le allieve e gli allievi che sporcano, deteriorano o manomettono volontariamente i locali e le attrezzature scolastiche, sono soggetti a risarcire il danno, oltre che a subire eventuali provvedimenti disciplinari.
Articolo 6: La scuola non risponde di beni e oggetti personali delle allieve e degli allievi (come ad esempio dispositivi elettronici) lasciati incustoditi o dimenticati a scuola.
Titolo III. Uso degli spazi.
Articolo 1: Le allieve e gli allievi non possono entrare nelle aule o nei laboratori senza la presenza del formatore.
Articolo 2: Alle allieve e agli allievi non è consentito uscire dalle aule e dai laboratori durante le ore di lezione; è consentito uscire, con l’assenso del formatore, a non più di una allieva o un allievo per volta.
Articolo 3: Alle allieve e agli allievi non è consentito accedere ad altre aule o altri laboratori senza autorizzazione della Direzione.
Articolo 4: Durante la pausa didattica alle allieve e agli allievi è consentito restare nelle aule o nei laboratori e negli spazi interni o sostare in cortile. Per nessuna ragione è consentito uscire dall’area scolastica. Al termine della pausa didattica le allieve e gli allievi devono prontamente rientrare in classe.
Articolo 5: Al cambio dell’ora, tra una lezione e l’altra, le allieve e gli allievi devono restare in aula e attendere il formatore della lezione successiva, mantenendo un comportamento educato e responsabile. Pertanto è vietato sostare nel corridoio, servirsi di eventuali distributori automatici o fare schiamazzi.
Titolo IV. Divieti.
Articolo 1: È vietato fumare negli spazi interni ed esterni alla scuola. I trasgressori incorreranno nelle ammende previste dalla legge n. 3 del 16/01/2003; è altresì vietato fare uso delle cosiddette “sigarette elettroniche”.
Articolo 2: È severamente vietato consumare alcolici nei locali della scuola.
Articolo 3: È vietato alle allieve e agli allievi tenere acceso o utilizzare i dispositivi elettronici in classe. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del dispositivo, se usato durante le ore di lezione, e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui l’allieva o l’allievo utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate o lesive dell’immagine della scuola e della dignità delle persone.
Articolo 4: È vietato rimanere nell’istituto oltre l’orario scolastico, salvo autorizzazioni della Direzione.
Titolo V. Rapporti Scuola – Allieve e Allievi
Articolo 1: La Segreteria è a disposizione delle allieve e degli allievi dalle ore 7.45 alle ore 8.00, dalle ore 14. alle ore 14.30 e durante le pause didattiche o, comunque, su appuntamento
Articolo 2: La Direzione provvederà a informare i genitori delle allieve e degli allievi relativamente ad anomalie di comportamento e/o di profitto.
Articolo 3: La Direzione ha elaborato un piano di evacuazione da applicare in caso di necessità (incendio, alluvioni, terremoto, ecc.), che viene illustrato alle allieve e agli allievi all’inizio dell’anno formativo.
Articolo 4: Le comunicazioni tra la scuola e le allieve e gli allievi saranno effettuate tramite circolari, Registro Elettronico, e-mail e/o telefono.
Articolo 5: La Direzione predisporrà, nel corso dell’anno formativo, un questionario anonimo di gradimento del servizio da sottoporre alle allieve e agli allievi.
Titolo VI. Assemblee e Organi collegiali.
Articolo 1: Le allieve e gli allievi possono riunirsi in assemblea di classe o di Ente. Le richieste devono essere presentate in forma scritta al Direttore, su apposito modulo da ritirare in segreteria, almeno tre giorni prima della loro effettuazione. Esse devono contenere l’ordine del giorno dettagliato ed essere sottoscritte dai Rappresentanti di classe o di Ente in caso di richiesta di assemblea di Ente; in caso di assemblee di classe durante le lezioni, la richiesta deve recare anche la firma dei formatori delle ore interessate. Chi sottoscrive la richiesta di assemblea si assume anche la responsabilità del suo corretto svolgimento.
Articolo 2: Le assemblee di classe sono consentite in orario scolastico, nel limite di sei ore all’anno.
Articolo 3: Alle assemblee di classe e di Ente possono partecipare il Direttore e i formatori. Le assemblee devono svolgersi ordinatamente e secondo regole democratiche e del rispetto di cose e persone. L’assemblea elegge un Presidente, che si assume la direzione dei lavori e ne controlla la regolarità. Il Presidente nomina un Segretario, che verbalizza la discussione. In caso di irregolarità, l’assemblea può essere sospesa, anche per intervento del Direttore o dei formatori della classe. Su richiesta delle allieve e degli allievi, presentata con congruo anticipo, il Direttore può autorizzare la partecipazione alle assemblee di esperti esterni alla scuola, qualora si debbano trattare argomenti che ne richiedano la presenza.
Articolo 4: Non sono consentite assemblee durante l’ultimo mese di scuola e nella settimana che precede gli scrutini intermedi.
Articolo 5: Ai Consigli di Classe aperti ai Rappresentanti dei genitori e delle allieve e allievi possono essere invitati tutte le allieve e gli allievi e i genitori, quando si discuta del Piano dell’Offerta Formativa o di progetti di particolare rilevanza formativa e didattica.
Titolo VII. Provvedimenti disciplinari.
Articolo 1: L’inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, oltre al richiamo orale e scritto, potrà comportare la sospensione per uno o più giorni.
Articolo 2: Verranno segnalati alla Direzione i nominativi delle allieve e degli allievi che, durante le lezioni o durante le pause didattiche, o prima o dopo le lezioni se all’interno dell’area dell’edificio scolastico, mantenessero un comportamento scorretto. Tale comportamento potrebbe risolversi con i provvedimenti di cui al precedente.
La Direzione