INTEGRAZIONE ALLE NORME DISCIPLINARI DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀEDUCATIVA SCUOLA – FAMIGLIA
Centro di Formazione Professionale “PAIDEIA”
Fatto salve le norme di disciplina previste dal Patto di Corresponsabilità Educativa Scuola-
Famiglia e dal Piano dell’Offerta Formativa, in conformità alle “Indicazioni regionali per l’offerta
formativa IeFP” (D.d.u.o. n.12550/2013) e al Decreto n. 11462 dell’08/08/2025, si recepisce quanto segue:
“Le sanzioni e azioni disciplinari previste sono riconducibili alle seguenti fattispecie, elencate
secondo un criterio di crescente peso:
- richiamo / ammonizione (scritta o orale);
- percorso di rielaborazione personale;
- attività di utilità sociale;
- sospensione dalle attività formative;
- esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame conclusivo.
Le sanzioni sono attribuite tenendo conto della situazione personale dell’allieva/o e, in base al
principio di gradualità, della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti.”
Il Centro di Formazione Professionale, in caso di provvedimenti disciplinari nei confronti
dell’allieva/o, predispone percorsi di accompagnamento/tutoraggio a supporto della riflessione
critica e della comprensione dei comportamenti agiti, o attività con valore educativo di natura
sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica di appartenenza, individuate
anche dall’allieva/o, che si concluderà con l’eventuale valutazione degli esiti mediante un’elaborato
o una prova pratica in linea con il percorso formativo.
Le sanzioni e azioni disciplinari adottate sono:
- in via prioritaria il richiamo, con conseguente rielaborazione personale delle attività con
valore di utilità sociale.
- nei casi di infrazioni disciplinari gravi o reiterate (come comportamenti violenti, bullismo,
uso di sostanze stupefacenti, ecc.) e ripetute a prescindere dalla gravità, laddove si ravvisi
pericolo per l’incolumità delle persone, nonché in presenza di reati o del rifiuto da parte
delle interessate o degli interessati dei percorsi alternativi e di utilità sociale proposti, è
possibile ricorrere alla sospensione delle attività formative per un massimo di 15 giorni e
all’esclusione dallo scrutinio finale o alla non ammissione all’esame conclusivo del
percorso.
Qualora le attività di rielaborazione personale o di utilità sociale si svolgano al di fuori dell’orario
delle lezioni o presso enti esterni, la scuola garantisce:
- stipula di convenzione (in caso di alternanza o stage presso soggetti terzi);
- copertura assicurativa;
- nomina di un tutor interno ed esterno;
- definizione di un piano formativo individuale e valutazione degli esiti.
Le attività di sospensione attiva alternativa vengono registrate sul GRS secondo le modalità previste
per le attività ordinarie (inserendo la voce “Sospensione attiva alternativa”).
Le sanzioni di richiamo o sospensione non incidono sulla valutazione degli apprendimenti, ma i
percorsi di rielaborazione o utilità sociale documentati concorrono alla valutazione intermedia e
finale
